I lavoratori autonomi titolari di partita IVA e le piccole e medie imprese (fatturato inferiore a 50 milioni di Euro e meno di 250 dipendenti occupati), possono presentare alla propria banca/intermediario finanziario/società di leasing un’autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano di aver subito una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19, e chiedere di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario (art.56 del D.L. n.18/2020):
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aperture di credito a revoca e anticipi su crediti: impossibilità di revoca degli importi accordati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 – sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata – per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
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prestiti non rateali: proroga dei contratti – senza alcuna formalità alle medesime condizioni – fino al 30 settembre 2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
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rate di mutui, finanziamenti a rimborso rateale e canoni di leasing: sospensione, fino al 30 settembre 2020 e dilazione del piano di rimborso delle rate/canoni oggetto di sospensione – unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità – secondo modalità che assicurino l’assenza di maggiori oneri per entrambe le parti.
Per beneficiare di tali misure bisogna essere “in bonis”, ovvero le esposizioni debitorie non devono essere, al momento dell’inoltro della comunicazione, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari.